Distributori di carburante stradali

Distributori di carburante stradali

Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da:

  • una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione
  • i relativi serbatoi
  • i servizi e le attività economiche accessorie e integrative.
Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti di cui al Decreto legislativo 29/03/2010, n. 59, art. 71.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Tutti gli impianti devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la dotazione minima e la presenza di apposito personale nell'orario minimo previsto, oltre alle distanze, alle superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla normativa vigente.

Approfondimenti

Zone e superfici

I piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 10).

Ai sensi della Legge regionale 02/04/2001, n. 8. art. 11 la superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti non deve essere, di norma, inferiore a mille metri quadrati. I comuni possono prevedere negli strumenti di pianificazione superfici inferiori a mille metri quadrati e comunque non inferiori a quattrocento metri quadrati anche in considerazione della consistenza demografica e della rilevanza della strada su cui viene installato l'impianto.

Autorizzazioni ambientali necessarie

Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambiantale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti

La Legge 04/08/2017, n. 124  prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.

L'iscrizione avviene tramite apposita piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Modifiche e potenziamento di un impiano esistente

Costituisce modifica all'impianto (Legge Regionale 02/04/2001, n. 8, art. 6): 

  • sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati
  • aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati
  • installazione di apparecchi accettatori di carte di credito
  • cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati
  • cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati
  • sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell’olio lubrificante, per prodotti già autorizzati
  • installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

Queste modifiche possono essere realizzate previa comunicazione e successiva perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, asseverante la corretta esecuzione delle modifiche (Legge regionale 02/04/2001, n. 8 , art. 14-ter).

Il potenziamento degli impianti richiede invece la presentazione di una domanda di autorizzazione.

Somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali integrative

I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali.

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.

Installazione di un nuovo impianto

I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all'erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative. Possono inoltre essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art.14-bis).

Trasmissione delle verifiche quindicennali

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

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Ultimo aggiornamento: 02/07/2023 15:14.37