Distributori di carburante stradali: modificare l'impianto (modifiche soggette a comunicazione)

Costituisce modifica all'impianto (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 6): 

  • sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati
  • aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati
  • installazione di apparecchi accettatori di carte di credito
  • cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati
  • cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati
  • sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell’olio lubrificante, per prodotti già autorizzati
  • installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

Queste modifiche possono essere realizzate previa comunicazione e successiva perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, asseverante la corretta esecuzione delle modifiche (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 14 ter).

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:17.41