Distributori di carburante: collaudare l'impianto

Per gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria, in caso di installazione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti stessi, l'esercizio è subordinato al preventivo collaudo (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 22).

Il collaudo è effettuato mediante un'apposita commissione di cui devono far parte un rappresentante del Comune, che svolge funzioni di presidente, e un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La commissione verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:17.41