Trasmissione della notifica sanitaria ai sensi del Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 (prodotti alimentari)

Trasmissione della notifica sanitaria ai sensi del Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 (prodotti alimentari)

Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 individua gli operatori del settore alimentare quali responsabili dell’adozione delle misure di sicurezza da attuare per garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari.

Per operatore del settore alimentare si intende “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.

L'operatore deve notificare ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione (compreso il trasporto) e distribuzione di alimenti.

La notifica di impresa alimentare interessa infatti molte attività, sia a carattere permanente che stagionale, ad esempio il commercio al dettaglio in sede fissa, il commercio su area pubblica, l'attività di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.), gli artigiani alimentari, la vendita di prodotti agricoli, ecc.

La documentazione per l'inizio, la variazione o la cessazione dell'attività di produzione primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti deve essere trasmessa al SUAP. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità sanitaria competente.

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Ultimo aggiornamento: 03/07/2019 11:28.59