Distributori di carburante privati

Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.            

Questi impianti devono essere:  

  • completi di erogatore
  • di tipo omologato in base alla normativa vigente
  • ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
  • destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà od oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.

Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.

Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 21-bis).

Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

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Ultimo aggiornamento: 25/02/2025 15:26.03